Sentenza 106/2016 (ECLI:IT:COST:2016:106)
Massima numero 38862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/04/2016;  Decisione del  06/04/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Spese di giustizia - Attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 - Proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia - Soppressione del termine di "venti giorni dall'avvenuta comunicazione" - Asserita soppressione di un termine "coessenziale alla certezza del diritto e quindi alla funzione stessa del processo" - Denunciato contrasto con gli obiettivi di "coordinamento" fissati dal legislatore delegante - Insussistenza - Attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione con applicazione del relativo termine di trenta giorni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. (in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009), 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia. I rimettenti, muovendo da una incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento, pervengono all'errata premessa che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e pertanto soggetta solo al termine ordinario di prescrizione. L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il legislatore delegato, infatti, ha inserito - nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV - un Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 34  co. 17

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111  co. 7

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 54    co. 1  

legge  18/06/2009  n. 69  art. 54    co. 4