Sentenza 107/2016 (ECLI:IT:COST:2016:107)
Massima numero 38863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise in tema di riassorbimento del disavanzo finanziario nel decennio - Preteso contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 per asserita violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione - Tardiva esecuzione di giudicati costituzionali da parte della Regione - Disparità di trattamento dello Stato nei confronti delle altre Regioni - Non sussiste - Obbligo di continuità nella vigilanza dello Stato a tutela degli equilibri di finanza pubblica - Obbligo di imparzialità e coerenza dello Stato nella tutela della finanza pubblica allargata nei giudizi in via d'azione nei confronti delle Regioni - Riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti quale causa di potenziale pregiudizio agli equilibri complessivi di finanza pubblica e all'equità intergenerazionale.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000), nella parte in cui prevede che il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013, sia riassorbito nel decennio successivo con importi annui costanti. In particolare, con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., risulta erroneamente individuato come norma interposta l'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 (successivamente abrogato dal d.lgs. n. 118 del 2011), il quale si riferiva a fattispecie diversa (assestamento del bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno).
La Regione Molise ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale operazione è avvenuta a seguito di due precedenti sentenze della Corte costituzionale (nn. 138 e 266 del 2013), le quali dichiaravano costituzionalmente illegittime, rispettivamente, la contabilizzazione nel rendiconto di residui attivi non accertati nelle forme di legge e l'applicazione di un avanzo di amministrazione presunto.
Sia pure tardivamente - dopo l'approvazione del bilancio di previsione e l'applicazione di un ulteriore disavanzo presunto per l'esercizio 2014, non impugnata dallo Stato - è stata portata a termine la procedura di revisione dei residui, anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sui dati contabili riferiti al periodo 2008-2012.
Ciò ha condotto alla rideterminazione dei risultati di amministrazione pregressi che ha fatto emergere un disavanzo al termine dell'esercizio 2013 pari ad euro 60.423.952,35.
A seguito di tale straordinaria risultanza, si è resa necessaria la variazione del bilancio di previsione 2014 impugnata dallo Stato: attraverso le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 la Regione ha pianificato la copertura del disavanzo così emerso prevedendone la copertura in parte nell'esercizio in corso e in parte in quote costanti nel successivo decennio.
La variazione di bilancio posta in essere dalla Regione è intervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario in circostanze non utili ad assicurare l'assestamento delle previsioni del bilancio per l'anno in corso mediante proposte di variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'entità del disavanzo straordinario emerso non avrebbe comunque consentito la sua integrale copertura nell'esercizio finanziario in corso.
La Regione Molise per effetto delle reiterate pratiche adottate negli esercizi precedenti, peraltro comuni ad altre regioni, si è venuta a trovare - dopo la doverosa operazione di riaccertamento dei residui - in un contesto di sostanziale assenza di disposizioni specifiche ed ha cercato di rimediare all'impossibilità di coprire integralmente il deficit così manifestatosi, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell'adozione della legge regionale impugnata.
La sopravvenuta normativa statale rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, è venuta di fatto, in un periodo quasi coevo all'adozione della legge regionale, a colmare l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise nel dicembre 2014 e a fronteggiare un problema non circoscritto a tale Regione, prevedendo di dilazionare il rientro dei disavanzi fino a 30 annualità. Rispetto a tale normativa sopravvenuta l'opzione legislativa della Regione appare più moderata e sicuramente coerente con la ratio complessiva ispirata all'esigenza di fronteggiare situazioni critiche di molti enti territoriali.
In ordine alla discontinuità con cui è stata esercitata nel tempo la vigilanza sui conti delle Amministrazioni regionali, la Corte costituzionale ha precisato che sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica, l'esercizio dell'impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti regionali. Ciò in quanto la tutela degli equilibri finanziari delle singole regioni pubblici di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata.
Infatti, Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici e che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità (sentenza n. 138 del 2013).
Nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica.
Varie recenti disposizioni - pur nella complessiva eccentricità rispetto alle regole del pareggio di bilancio - denotano l'esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione Molise. L'indirizzo della subentrata legislazione statale, in relazione alla quale risulta congruente la disposizione impugnata, prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente territoriale, che deve essere] salvaguardato» (sentenza n. 10 del 2016).
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.
Probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  22/12/2014  n. 25  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  28/03/2000  n. 76  art. 15