Impiego pubblico - Scuola - Svolgimento di funzioni superiori di reggenza - Previsione che gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, siano retribuiti «in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato» - Conseguente azzeramento del compenso per le mansioni superiori per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 21 anni - Lesione del principio dell'affidamento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio dell'affidamento, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. La contestata normativa attribuisce, a decorrere dal 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le predette mansioni per l'intero anno scolastico un compenso pari alla differenza tra il trattamento complessivo da essi goduto e quello previsto per il direttore dei servizi generali ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica. La precedente disciplina delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro prendeva, invece, a riferimento il differenziale tra le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali di assistente e direttore. Invero, la valorizzazione dell'intero trattamento goduto dall'assistente, in ogni caso di rilevante anzianità di servizio, produce l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo è già pari o superiore a quello tabellare della qualifica iniziale di direttore. L'inserzione automatica nel consolidato tessuto contrattuale della clausola di legge - che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, il nuovo meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo - viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Il legislatore incide retroattivamente sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante, per la parte privata, il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dallo ius superveniens; lede la certezza dei rapporti giuridici e l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; e modifica asimmetricamente gli effetti del contratto, lasciando immutati gli obblighi di servizio e affievolendo il diritto alla retribuzione. Le modalità retributive, radicalmente modificate dopo la stipula del contratto da parte del funzionario sulla base della stabile normativa di fonte negoziale, sono presumibilmente decisive nell'opzione di chiedere l'assegnazione alle mansioni superiori. L'esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare tali mansioni appare difficilmente confutabile e rende recessive le finalità legislative di contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento. Inoltre, il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato risulta non proporzionato, non apparendo la norma in esame corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire, peraltro difficilmente stimabili in considerazione della varietà della platea dei potenziali assuntori dell'incarico. Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l'interesse pubblico al contenimento della spesa rende la disposizione contrastante con l'art. 3 Cost. (Rimangono assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.)
Sulla possibilità per il legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale, e sempre che dette disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale e arbitrariamente lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, ciò che frustrerebbe l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, v. le citate sentenze nn. 349/1985, 36/1985 e 210/1971.