Reati e pene - Coltivazione non autorizzata di piante di cannabis - Condotta penalmente rilevante - Mancata inclusione tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente - Asserita disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi detiene per uso personale sostanza stupefacente - Asserita violazione del principio di necessaria offensività del reato - Insussistenza - Valutazione legislativa non irragionevole di pericolosità della condotta per la salute pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis. Non sussiste disparità di trattamento tra il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto" poichè, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo, rispondono entrambi penalmente: infatti la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la "raccolta" del coltivato (o può essere, comunque, considerata un post factum non punibile, in quanto ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante). Non è ravvisabile, poi, la violazione del principio della necessaria offensività del reato in quanto la condotta è idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. La condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, infatti, presentando l'attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui - oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico. Resta, pertanto, nella discrezionalità del legislatore prevedere un trattamento sanzionatorio più rigoroso per la condotta, dotata di maggiore pericolosità, di coltivazione di stupefacenti rispetto a quella di sola detenzione in quanto la prima non solo ha la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, ma anche perché, a differenza delle altre condotte "produttive", non richiede neppure la disponibilità di "materie prime" soggette a rigido controllo, ma normalmente solo dei semi. Quanto alla offensività in concreto, infine, spetta al giudice comune la verifica della idoneità a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto, facendo leva sulla figura del reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen., oppure, secondo altra prospettiva, tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio.
Sul principio di riserva di legge enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. che preclude, in materia penale, unicamente le sentenze additive in malam partem e non anche quelle in bonam partem, v., ex plurimis, la sentenza n. 57/2009 nonché le ordinanze nn. 285/2012 e 437/2006.
Sulla possibilità di scrutinare nel merito questioni di costituzionalità sollevate nei confronti degli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, v. la sentenza n. 360/1995, nonché le ordinanze nn. 414/1996 e 150/1996.
Sul contrasto della diffusione della droga tra la popolazione al fine di salvaguardare le giovani generazioni, la salute pubblica, nonchè la sicurezza e l'ordine pubblico, negativamente incisi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza e dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata, v. la sentenza n. 333/1991.
Sul disvalore attribuito alla attività di assunzione di sostanze stupefacenti, anche se sanzionata in via solo amministrativa e non anche penale, v. la sentenza n. 296/1996.
Sull'insussistenza, nel vigore della legge n. 685 del 1975, del contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) del mancato assoggettamento della coltivazione alla medesima disciplina stabilita per la detenzione di modiche quantità di stupefacente per uso personale, v. le citate ordinanze nn. 136/1987, 308/1985, 260/1984, 258/1984, 189/1983, 91/1983 e 231/1982.
Sull'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale risultante all'esito del referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, v. le sentenze nn 296/1996 e 360/1995, nonché le ordinanze nn. 414/1996 e 150/1996.
Sul principio di offensività in astratto e in concreto, rispettivamente come precetto rivolto al legislatore e come canone interpretativo-applicativo per il giudice comune, v. le sentenze nn. 225/2008, 265/2005, 519/2000 e 263/2000.
Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere forme di tutela anticipata di beni giuridici, anche attraverso il ricorso al modello del reato di pericolo presunto, v. le sentenze nn. 225/2008, 133/1992, 333/1991 e 62/1986.
Sull'utilizzo della figura del reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen., nel caso di mancanza dell'offensività in concreto del reato, v. la citata sentenza n. 360/1995.