Sentenza 110/2016 (ECLI:IT:COST:2016:110)
Massima numero 38867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/04/2016;  Decisione del  05/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38866  38868  38869  38870


Titolo
Energia - Costruzione ed esercizio di gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale ed infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e relative opere connesse - Procedimento autorizzatorio - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Asserita violazione delle relative competenze amministrative regionali - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - Asserita violazione di norme internazionali e convenzionali - Ricorso promosso dal solo Presidente della Regione - Deposito tardivo della deliberazione di ratifica da parte della Giunta regionale - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria - in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 118 Cost. e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - avverso l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), che detta norme in materia di gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale e infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Il ricorso è stato infatti promosso dal solo Presidente della Regione, mentre la sua ratifica da parte della Giunta regionale è stata depositata quando era trascorso il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ricavabile dagli artt. 32, comma 3, e 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953. Non rilevano, quindi, nella specie, le ragioni per le quali la determinazione di impugnare è stata assunta dal solo Presidente della Regione, in assenza della previa deliberazione della Giunta, la cui presenza è invece necessaria, in base all'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953, in quanto risponde ad esigenze non soltanto formali, ma sostanziali, per l'importanza e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che tale delibera può produrre. In base alla disciplina che regola i giudizi costituzionali, al fine di garantirne l'economia, la celerità e la certezza, è necessario che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria della Corte costituzionale, e cioè entro il termine perentorio suddetto. Infatti, il deposito del ricorso notificato costituisce un momento essenziale del processo costituzionale, perché comporta la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con questa Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio.

Sugli effetti non soltanto formali, ma sostanziali, che la delibera della Giunta regionale, di ratifica del ricorso del Presidente della Regione, può produrre, v. le citate sentenze nn. 217/2014, 142/2012, 33/1962, 8/1967, 119/1966 e 36/1962.

Sulla necessità che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria costituzionale, v. le citate sentenze nn. 217/2014 e 142/2012.

Nel senso che il deposito del ricorso costituisce un momento essenziale del giudizio costituzionale, in quanto determina la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con la Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio, v. la citata sentenza n. 217/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 37  co. 

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia  20/10/2000  n.   art.