Sentenza 110/2016 (ECLI:IT:COST:2016:110)
Massima numero 38868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/04/2016;  Decisione del  05/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38866  38867  38869  38870


Titolo
Energia - Previsione che «i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti» - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserito difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza - Censura non contenuta nella delibera di impugnazione adottata dalla Giunta regionale - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014) che detta norme in materia di gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. La deliberazione con la quale l'organo esecutivo della Regione ha disposto la proposizione del ricorso non fa alcun cenno a siffatta questione, non risultando incluso l'art. 77, secondo comma, Cost. tra i parametri dei quali si lamenta la violazione ad opera delle censurate disposizioni. Al contrario, per costante giurisprudenza costituzionale nei giudizi in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto.

Sulla necessità che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione sussista, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 1/2016, 250/2015, 153/2015, 55/2015, 46/2015 e 8/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 37  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte