Sentenza 110/2016 (ECLI:IT:COST:2016:110)
Massima numero 38869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/04/2016;  Decisione del  05/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38866  38867  38868  38870


Titolo
Energia - Previsione che «i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità» - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, per difetto della preventiva intesa - Asserita violazione delle relative competenze amministrative regionali - Insussistenza - Censura di norma che non determina modifiche della normativa di settore, la quale prevede sempre la necessaria intesa con la Regione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014) nella parte in cui qualifica come opere di carattere strategico i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale senza la preventiva intesa con le Regioni interessate. La disposizione impugnata, nell'attribuire direttamente il carattere di interesse strategico a tutte le categorie di infrastrutture indicate, non modifica - né espressamente, né implicitamente - le singole discipline di settore, dettate per la localizzazione, la realizzazione ovvero l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna delle elencate categorie di infrastrutture. E poiché per ognuna di tali categorie esiste una specifica disciplina procedimentale per la realizzazione e la messa in esercizio delle relative opere, che prevede, in forme diverse, la partecipazione degli enti territoriali, e richiede espressamente l'intesa con la singola Regione interessata, non è dunque la qualificazione in termini di opera rivestente carattere di interesse strategico, in se stessa considerata, a determinare l'asserita lesione. Tale attribuzione - collocata e interpretata alla luce delle specifiche discipline che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione all'attività - infatti non determina alcuna modifica alle normative di settore prima richiamate, né, di conseguenza - prevedendo queste ultime sempre la necessaria intesa con la Regione interessata - alcuna deroga ai principi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, in tema di chiamata in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 37  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte