Energia - Previsione che l'autorizzazione già stabilita per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche sia estesa anche ai «gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse» - Ricorsi delle Regioni Marche e Puglia - Ritenuta inapplicabilità delle norme che richiedono l'intesa della Regione interessata - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Asserita violazione delle relative competenze amministrative regionali - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, lett. a) e c-bis), del decreto legge n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), impugnate dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto non richiederebbe la necessaria intesa con le Regioni interessate per la realizzazione e messa in esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero non sarebbe necessaria l'intesa con le Regioni interessate. La tesi delle ricorrenti è che - a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata nell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 - il raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, previsto dal comma 5 dell'art. da ultimo citato per adottare l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, non sarebbe più richiesto per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, ma solo per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui al precedente comma 2. Al contrario, tale lettura - fondata su disarmonie letterali indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie disposizioni legislative intervenute nella materia - poggia su un presupposto interpretativo non corretto, che trascura una serie di elementi sistematici di rilievo. Un'interpretazione sistematica induce a ritenere che la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche sia il modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze. Inoltre, la stessa natura delle cose suggerisce che anche i gasdotti di approvvigionamento o di importazione di gas dall'estero sono da considerare infrastrutture lineari energetiche. Essendo da considerare tali, ai gasdotti in questione è pienamente applicabile il disposto del citato art. 52-quinquies, comma 5, che prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni.
Sulla necessità prevista dalla legge obiettivo (legge n. 443/2001) di un coinvolgimento delle Regioni interessate, sia in sede di programmazione, mediante lo strumento dell'intesa attinente alla stessa individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare, sia nella successiva fase di approvazione dei relativi progetti nell'ambito del CIPE, allargato ai Presidenti delle Regioni interessate, v. le citate sentenze nn. 303/2003 e 7/2016.
Sulla necessità di prevedere la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, in quanto modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze, v. la citata sentenza n. 182/2013.