Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Parti del giudizio a quo, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Giunta regionale - Deroghe - Titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa). (Classif. 111002).
Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, è ammissibile solo per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43477; ordinanza allegata alla S. 206/2019 - mass. 42745; O. 14/2022 - mass. 44482).
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come conv., gli interventi spiegati da Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, bensì di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata. Nemmeno rileva la circostanza che le predette società abbiano presentato, innanzi al medesimo TAR rimettente, autonomi ricorsi ove sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale di identico tenore rispetto a quelle relative al giudizio incidentale nel quale chiedono di intervenire, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte costituzionale di verificare la rilevanza della questione). (Precedente: O. 202/2020 - mass. 43024).