Sentenza 111/2016 (ECLI:IT:COST:2016:111)
Massima numero 38871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/04/2016;  Decisione del  20/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Immobili gravati da "prescrizioni di tutela indiretta" - Determinazione del reddito ai fini IRPEF e della base imponibile per il calcolo dell'ICI - Mancata applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di vincolo storico-artistico o culturale - Asserita ingiustificata disparità di trattamento fiscale - Insussistenza - Non assimilabilità dei vincoli in comparazione - Ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non estendono agli immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta il trattamento fiscale agevolato accordato agli immobili di interesse storico-artistico o culturale. La paventata discriminazione non è ravvisabile, data la non assimilabilità dei vincoli posti in comparazione. Infatti, il beneficio accordato sulla componente fondiaria del reddito degli immobili di interesse culturale trova fondamento nella minore utilità economica derivante dalla conformazione legale dello specifico statuto dominicale di tali beni e non è, pertanto, irragionevole precludere l'applicazione del medesimo beneficio agli immobili che non sono soggetti allo stesso regime. In particolare, la tutela prevista ha ad oggetto direttamente il bene, che il proprietario è obbligato a preservare nella sua integrità e originalità con impegno costante e, all'occorrenza, con l'impiego di specifiche tecniche e metodi di intervento manutentivo. Nel caso di un bene solo indirettamente vincolato, invece, oggetto di protezione non è il bene in sé considerato, ma è il contesto ambientale o di prospettiva nel quale l'immobile di interesse si inserisce e a garanzia del quale l'amministrazione può imporre, a carico dei beni in esso ricadenti, prescrizioni di vario tipo, ma non certo assimilabili al generale obbligo conservativo del bene culturale vero e proprio. La diversità del trattamento legale degli immobili di diretto interesse culturale si manifesta anche nella subordinazione a regime autorizzativo e di previa denuncia delle principali facoltà di godimento e disposizione dei beni stessi, che non trova corrispondenza nel regime dei beni soggetti a prescrizioni di tutela indiretta. La diversità di regime che caratterizza le due categorie di beni legittima il diverso trattamento fiscale degli uni rispetto agli altri e non autorizza ad estendere ai secondi ciò che il legislatore ha inteso, con buone ragioni, riservare ai primi.

Per l'affermazione che, con riferimento al tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, l'eventuale verifica dell'esistenza e della legittimità di un'alternativa esegetica costituisce questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità, v. la citata sentenza n. 221/2015.

Sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di agevolazioni fiscali, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, v. la citata sentenza n. 292/1987; ordinanza n. 174 del 2001.

Sulla impossibilità per la Corte di estendere l'ambito di applicazione delle norme che prevedono agevolazioni fiscali, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi, v. le citate sentenze nn. 6/2014, 275/2005, 27/2001, 431/1997 e 86/1985; ordinanze nn. 103/2012, 203/2011, 144/2009 e 10/1999.

Sulla ratio dei benefici fiscali, v. la citata sentenza n. 345/2003.

Per l'affermazione che la scelta del legislatore appare «tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione», v. la citata sentenza n. 346/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1991  n. 413  art. 11  co. 2

decreto-legge  23/01/1993  n. 16  art. 2  co. 5

legge  24/03/1993  n. 75  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte