Processo penale - Giudizio abbreviato - Esclusione, disposta anche d'ufficio, del responsabile civile - Difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale l'esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte rimettente non motiva in modo adeguato l'asserita rilevanza della questione, la quale viene fatta discendere, in sostanza, dal solo fatto che essa sia stata nuovamente prospettata dall'imputato nell'atto di appello, senza indicare in qual modo il suo accoglimento inciderebbe sul giudizio a quo, discutendosi della posizione di una parte già estromessa dal giudizio di primo grado e nei cui confronti non è stato instaurato il contraddittorio in grado di appello.
Sulla manifesta inammissibilità per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 136/2015 e 57/2015.