Ordinanza 114/2016 (ECLI:IT:COST:2016:114)
Massima numero 38874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  06/04/2016;  Decisione del  06/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Esclusione, disposta anche d'ufficio, del responsabile civile - Difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale l'esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte rimettente non motiva in modo adeguato l'asserita rilevanza della questione, la quale viene fatta discendere, in sostanza, dal solo fatto che essa sia stata nuovamente prospettata dall'imputato nell'atto di appello, senza indicare in qual modo il suo accoglimento inciderebbe sul giudizio a quo, discutendosi della posizione di una parte già estromessa dal giudizio di primo grado e nei cui confronti non è stato instaurato il contraddittorio in grado di appello.

Sulla manifesta inammissibilità per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 136/2015 e 57/2015.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 87  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte