Ordinanza 115/2016 (ECLI:IT:COST:2016:115)
Massima numero 38876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
19/04/2016; Decisione del
19/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:
38875
Titolo
Regioni a statuto speciale e Province autonome - Norme della Provincia di Trento - Organi rappresentativi delle comunità - Elezione, in larga parte, a suffragio universale e diretto - Asserita istituzione di nuovi enti dotati di autonomia politica - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.
Regioni a statuto speciale e Province autonome - Norme della Provincia di Trento - Organi rappresentativi delle comunità - Elezione, in larga parte, a suffragio universale e diretto - Asserita istituzione di nuovi enti dotati di autonomia politica - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.
Testo
Sono restituiti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata) - impugnati in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e all'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto, prevedendo che alcuni organi rappresentativi delle comunità siano eletti, in larga parte, a suffragio universale e diretto, avrebbero istituito nuovi enti dotati di autonomia politica, avrebbero sottratte ai Comuni rilevanti funzioni a favore di un ente di nuova istituzione, e attribuito alla Provincia, anziché alla Regione, la disciplina degli enti locali. Successivamente all'ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge provinciale n. 12 del 2014, che ha modificato la legge provinciale n. 3 del 2006, innovando in profondità sia l'assetto istituzionale delle comunità, sia l'allocazione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e Comuni; essa inoltre ha novellato anche la disposizione cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale oggetto di impugnazione nel giudizio principale. Alla luce del profondo mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento è disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta compiere una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Sono restituiti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata) - impugnati in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e all'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto, prevedendo che alcuni organi rappresentativi delle comunità siano eletti, in larga parte, a suffragio universale e diretto, avrebbero istituito nuovi enti dotati di autonomia politica, avrebbero sottratte ai Comuni rilevanti funzioni a favore di un ente di nuova istituzione, e attribuito alla Provincia, anziché alla Regione, la disciplina degli enti locali. Successivamente all'ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge provinciale n. 12 del 2014, che ha modificato la legge provinciale n. 3 del 2006, innovando in profondità sia l'assetto istituzionale delle comunità, sia l'allocazione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e Comuni; essa inoltre ha novellato anche la disposizione cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale oggetto di impugnazione nel giudizio principale. Alla luce del profondo mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento è disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta compiere una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 15
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 16
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 17
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 18
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 19
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 20
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
16/06/2006
n. 3
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
Altri parametri e norme interposte