Ordinanza 116/2016 (ECLI:IT:COST:2016:116)
Massima numero 38877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
20/04/2016; Decisione del
20/04/2016
Deposito del 20/05/2016; Pubblicazione in G. U. 25/05/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle somme dovute, attraverso compensazione di crediti non spettanti o inesistenti - Fatti commessi sino al 17 settembre del 2001 - Soglia di punibilità pari a euro 50.000, anziché 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle somme dovute, attraverso compensazione di crediti non spettanti o inesistenti - Fatti commessi sino al 17 settembre del 2001 - Soglia di punibilità pari a euro 50.000, anziché 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.
Testo
Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. Successivamente alle ordinanze di rimessione è, infatti, intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, incidendo in modo significativo su alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la denunciata violazione. Alla luce di tali innovazioni sistematiche spetta ai rimettenti una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. Successivamente alle ordinanze di rimessione è, infatti, intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, incidendo in modo significativo su alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la denunciata violazione. Alla luce di tali innovazioni sistematiche spetta ai rimettenti una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte