Sentenza 117/2016 (ECLI:IT:COST:2016:117)
Massima numero 38878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 26/05/2016; Pubblicazione in G. U. 01/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38879


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione, a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, concernente uno stanziamento per oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la riduzione (pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988 la quale stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, utile a far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. Benché la ricorrente abbia sostenuto che la disposizione impugnata inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del suo legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, tale motivazione non è idonea a superare l'esame preliminare di ammissibilità, perché l'indicato parametro risulta solo evocato, senza alcun supporto argomentativo.

Per il costante indirizzo, secondo cui le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012.

Per l'esigenza che le Regioni, quando lamentano la violazione di parametri costituzionali che non attengono al riparto di competenze, motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sull'indicato riparto, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v., ex plurimis, la citate sentenze nn. 29/2016, 218/2015 e 89/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 359

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte