Sentenza 117/2016 (ECLI:IT:COST:2016:117)
Massima numero 38879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 26/05/2016; Pubblicazione in G. U. 01/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38878


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione, a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, concernente uno stanziamento per oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità - Asserita violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Norma non applicabile agli impegni finanziari già assunti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la riduzione (pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, la quale stabilisce, a sua volta, lo stanziamento utile a far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. Benché la ricorrente abbia sostenuto che la disposizione impugnata inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del suo legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, il tenore letterale delle disposizioni che concorrono a delimitare il quadro normativo e la specificità della misura in esame giustificano ed impongono un'interpretazione diversa da quella prospettata, coerente con le esigenze di tutela dell'affidamento e dell'autonomia regionale, nel senso di escluderne la riferibilità agli impegni finanziari già assunti. Entrambe le menzionate disposizioni, infatti, contengono riferimenti testuali che evidenziano il carattere eventuale della stipula dei mutui regionali, cosicché è sufficiente il loro tenore letterale per escludere l'applicazione della riduzione in esame ai mutui già stipulati (come peraltro confermato dalla stessa Regione ricorrente). L'ambito applicativo della disposizione censurata va, dunque, delimitato alle sole risorse non impegnate, delle quali viene disposta una nuova programmazione per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza nazionale, costituiti da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 359

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte