Processo penale - Prelievo di materiale biologico utile per la ricerca del DNA - Mancata applicazione delle garanzie difensive a tutela degli accertamenti tecnici non ripetibili - Carente descrizione della fattispecie e lacunosa indicazione delle ragioni della rilevanza della questione - Indeterminatezza del thema decidendum - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non estende le garanzie difensive per gli accertamenti tecnici non ripetibili approntate da detta norma ad attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA. Infatti, l'ordinanza di rimessione contiene una carente descrizione della fattispecie ed una lacunosa indicazione delle ragioni della rilevanza della questione. Inoltre, il thema decidendum risulta indeterminato poichè il rimettente non precisa quali garanzie difensive, previste dall'art. 360 cod. proc. pen., andrebbero estese all'acquisizione del materiale biologico e, più in particolare, non chiarisce se l'estensione dovrebbe riguardare tutta la procedura regolata dalla censurata disposizione, ivi compresa la parte relativa alla nomina del consulente tecnico, al conferimento dell'incarico e alla riserva, riconosciuta all'indagato, di promuovere incidente probatorio.
Per il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice di rinvio, tenuto ad applicare la norma nel senso indicato dalla Corte di cassazione, deve essere riconosciuta la legittimazione ad eccepire l'illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 293/2013 e 204/2012.