Procedimento civile - Impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - Obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione - Previsione applicabile anche nel caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Il rimettente, infatti, omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato.
Per l'inammissibilità della questione nel caso in cui il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis, sentenza n. 223/2015.