Sentenza 120/2016 (ECLI:IT:COST:2016:120)
Massima numero 38883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/03/2016;  Decisione del  23/03/2016
Deposito del 30/05/2016; Pubblicazione in G. U. 01/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38882


Titolo
Procedimento civile - Impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - Obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione - Previsione applicabile anche nel caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo - Insussistenza - Situazioni a confronto non omogenee - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, per la mancata omogeneità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. L'asserita ingiustificata discriminazione tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 181 cod. proc. civ. (in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze di seguito) non sussiste in quanto, nonostante il dato comune rappresentato dalla mancata comparizione, le due fattispecie non sono equiparabili. Anzitutto, il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, ma non l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo. Inoltre, la ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, posta a fondamento della disposizione censurata, non è ravvisabile nella fattispecie di cui al citato art. 181, che riguarda soltanto la condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la detta funzione deterrente non avrebbe modo di esprimersi. Considerato, infine, che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario, deve sottolinearsi come tale inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi non caratterizzi la fattispecie di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. La loro applicazione e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva, nell'assunto che tale comportamento costituisca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo, spesso espressione di accordo tra le parti stesse. In tal caso non avrebbe quindi senso sanzionare la condotta della (sola) parte appellante, peraltro omologa a quella dell'appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell'economia processuale oltre che dell'assetto sostanziale degli interessi in conflitto.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte