Sentenza 121/2016 (ECLI:IT:COST:2016:121)
Massima numero 38884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  20/04/2016;  Decisione del  20/04/2016
Deposito del 30/05/2016; Pubblicazione in G. U. 01/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo tributario - Appello - Notificazione non eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario - Omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale - Prevista inammissibilità dell'appello - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita ingiustificata diversità della disciplina della notifica effettuata direttamente dalla parte rispetto a quella effettuata dall'Amministrazione tramite il messo notificatore speciale - Insussistenza - Conferma di precedenti decisioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, che prevede, l'inammissibilità dell'appello - nell'ipotesi in cui la sua notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario - nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, infatti, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Tale precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. L'onere imposto dalla disciplina de qua, di per sé non eccessivamente gravoso, è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che potrebbe verificarsi qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, tenuto invece per legge (art. 123 disp. att. c.p.c.) a dare avviso scritto dell'impugnazione alla segreteria della commissione a quo; esso dunque svolge una ragionevole funzione deterrente, per indurre cioè l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso. Né la disciplina censurata è irragionevole sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento tra la notifica prevista per la pubblica amministrazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, e quella effettuata direttamente dalla parte, attesa la differente natura delle parti (amministrazione finanziaria e contribuente) e la diversità della relativa disciplina.

Sulla conformità a Costituzione delle norme impugnate, v. le citate sentenze nn. 321/2009 e 17/2011, e la citata ordinanza n. 43/2010.

Nel senso che l'onere di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o messi speciali è giustificato dalla ratio di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, v. la citata sentenza n. 321/2009 e la citata ordinanza n. 43/2010.

Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 44/2016, 23/2015 e 157/2014.

Sulla lesione del diritto di difesa ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, v. le citate sentenze nn. 44/2016 23/2015, 243/2014, 157/2014 e 335/2004.

Sulle ragioni che giustificano il differente trattamento tra la notifica dell'appello effettuata dalla pubblica amministrazione e quella effettuata dal privato, v. le citate sentenze nn. 17/2011 e 321/2009, nonché le citate ordinanze nn. 141/2011 e 43/2010.

Sulla ratio della disciplina impugnata, che è quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza, v. la citata sentenza n. 17/ 2011.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 53  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 7

legge  02/12/2005  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte