Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Asserita violazione del diritto del lavoratore ad un equo compenso - Asserita violazione del principio di parità delle parti nel processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia. L'asserita esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, sono meri inconvenienti di fatto irrilevanti nel giudizio di costituzionalità.
Su analoga questione, v. la citata ordinanza n. 270/2012.
Sull'affermazione che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici», v. la citata ordinanza n. 387/2004.
Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali, v., ex multis, le citate sentenze nn. 243/2014 e 157/2012 nonché le ordinanze nn. 270/2012, 26/2012 e 446/2007.
Sull'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli v., tra le altre, la sentenza n. 394/2000 nonché l'ordinanza n. 299/2002.
Sul sistema di liquidazione degli onorari civili, v. le citate ordinanze nn. 201/2006 e 350/2005.
Sull'irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata e che assumono il carattere di rilievi di opportunità, v. le citate sentenze nn. 247/2011, 329/2009, 298/2009 e 86/2008 nonché le citate ordinanze nn. 112/2013, 376/2007 e 123/2007.