Ordinanza 122/2016 (ECLI:IT:COST:2016:122)
Massima numero 38886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/04/2016;  Decisione del  20/04/2016
Deposito del 30/05/2016; Pubblicazione in G. U. 01/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38885  38887


Titolo
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Evocazione non motivata di parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad evocare i parametri costituzionali indicati senza argomentare in alcun modo in ordine alla loro asserita violazione.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale nel caso di mancata argomentazione del rimettente sulla violazione dei parametri indicati, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 202/2009, 206/2008, 204/2008, 54/2008 e 32/2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 130  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte