Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Questione subordinata nella parte in cui non è previsto che, in caso di possibilità di recupero integrale delle spese a carico del soccombente, non operi la dimidiazione - Petitum additivo che non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevederebbe, che - in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente - gli onorari spettanti al difensore per l'attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione. Il petitum formulato dal giudice rimettente, infatti, volto ad ottenere una pronuncia additiva, non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale.
Sulla possibilità di adottare una pronuncia additiva purché la norma negativa, affetta da incostituzionalità, non possa essere superata in via interpretativa e purché esista un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2016, 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014, nonché l'ordinanza n. 190/2013.