Sentenza 124/2016 (ECLI:IT:COST:2016:124)
Massima numero 38889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  05/04/2016;  Decisione del  05/04/2016
Deposito del 01/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli ambiti territoriali di caccia - Previsione che gli ambiti territoriali di caccia sono nove e corrispondono al territorio delle Province «ai soli fini della organizzazione amministrativa» - Previsione che, in seno agli ambiti, «sono istituiti sottoambiti» - Contrasto con la dimensione subprovinciale degli ambiti prevista dalla normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2015, n. 32), il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove e corrispondono al territorio delle Province, ai soli fini dell'organizzazione amministrativa, e che, in seno ad essi, sono istituiti sottoambiti privi di organi. Infatti, la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito sia alla composizione dei relativi organi direttivi. Attraverso la ridotta dimensione degli ambiti, il legislatore nazionale ha inteso conseguire una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio. Il carattere provinciale dell'ambito voluto invece dal legislatore toscano, al quale si lega l'istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradisce la suddetta finalità e diluisce la sfera di interessi connessi alla caccia e alla tutela dell'ambiente, incentrata sul territorio locale, nella ripartizione per Province, ove la dimensione territoriale implica più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo.

Sul ruolo della comunità che è chiamata ad occuparsi, attraverso gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, delle risorse faunistiche, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 4/2000; ordinanza n. 299/2001.

Per il trasferimento della questione sul nuovo testo della disposizione censurata ove sia sostanzialmente equivalente la portata precettiva e lesiva della norma impugnata e dello ius superveniens, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 40/2016.

Sugli ambiti territoriali di caccia, la cui costituzione manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. le citate sentenze nn. 142/2013, 268/2010, 165/2009 e 4/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 11  co. 2

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 11  co. 3

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 14    co. 1