Esecuzione penale - Delitto di furto con strappo - Divieto di sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per tale reato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati per il delitto di rapina, a fronte di eguale indice di pericolosità - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La norma censurata, che indica i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal precedente comma 5, menziona il furto con strappo ma non anche la rapina, indicata dal giudice remittente come tertium comparationis. La normativa risulta incongrua poiché, dalle caratteristiche dei due reati, gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Non si giustifica, perciò, la disparità di trattamento tra le due ipotesi delittuose. La diversa direzione della violenza esplicata dall'agente - che nel furto con strappo è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene, mentre nella rapina è diretta sulla persona, per impossessarsi della cosa mobile altrui - non esclude che nel progredire dell'azione delittuosa la prima ipotesi si trasformi nella seconda, verificandosi un caso di progressione dell'offesa. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 27, terzo comma, Cost.).
Sull'affermazione che l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera, v. la citata ordinanza n. 166/2010.