Sentenza 16/2026 (ECLI:IT:COST:2026:16)
Massima numero 47334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  02/12/2025;  Decisione del  02/12/2025
Deposito del 19/02/2026; Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47332  47333  47335  47336  47337  47338  47339  47340  47341


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza, a pena di inammissibilità, con la delibera a ricorrere - Ratio - Natura politica dell'atto di impugnazione - Possibilità, per l'Avvocatura, di integrare il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Condizioni - Permanenza in un ambito di discrezionalità tecnica strumentale alla difesa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni sollevate dal Governo - limitatamente ai parametri non evocati all'interno della delibera di autorizzazione al ricorso - di norme regionali valdostane che pongono incompatibilità e incandidabilità relativamente alla carica di componente della giunta e alla carica di sindaco e vicesindaco). (Classif. 113002).

Testo

In ragione della natura politica delle scelte concernenti i giudizi in via principale, deve sussistere una necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, con conseguente inammissibilità di censure che riguardino disposizioni normative o parametri costituzionali non figuranti nella delibera stessa. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47013; S. 126/2024 - mass. 46291; S. 223/2023 - mass. 45923; S. 199/2020 - mass. 42730).

 Con l’ovvio limite della sostanziale fedeltà alla delibera del Consiglio dei ministri, è riconosciuta all’Avvocatura generale dello Stato la discrezionalità tecnica necessaria a integrare il tenore della ricevuta autorizzazione. (Precedente: S. 75/2023).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 3, 51, 97, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lett. p, Cost. e 1 statuto spec. Valle d’Aosta, dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, sia nella parte in cui, introducendo i commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha posto il divieto di far parte della giunta al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco, nonché di ricoprire la carica di assessore per i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, sia nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha vietato l’immediata ricandidabilità di sindaci e vicesindaci che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, abbiano ricoperto la carica per quattro mandati consecutivi. Entrambe le censure difettano dell’indicazione dei parametri evocati all’interno della delibera che ha sancito la proposizione del gravame).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/03/2025  n. 4  art. 3  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/03/2025  n. 4  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 1

Altri parametri e norme interposte