Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza, a pena di inammissibilità, con la delibera a ricorrere - Ratio - Natura politica dell'atto di impugnazione - Possibilità, per l'Avvocatura, di integrare il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Condizioni - Permanenza in un ambito di discrezionalità tecnica strumentale alla difesa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni sollevate dal Governo - limitatamente ai parametri non evocati all'interno della delibera di autorizzazione al ricorso - di norme regionali valdostane che pongono incompatibilità e incandidabilità relativamente alla carica di componente della giunta e alla carica di sindaco e vicesindaco). (Classif. 113002).
In ragione della natura politica delle scelte concernenti i giudizi in via principale, deve sussistere una necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, con conseguente inammissibilità di censure che riguardino disposizioni normative o parametri costituzionali non figuranti nella delibera stessa. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47013; S. 126/2024 - mass. 46291; S. 223/2023 - mass. 45923; S. 199/2020 - mass. 42730).
Con l’ovvio limite della sostanziale fedeltà alla delibera del Consiglio dei ministri, è riconosciuta all’Avvocatura generale dello Stato la discrezionalità tecnica necessaria a integrare il tenore della ricevuta autorizzazione. (Precedente: S. 75/2023).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 3, 51, 97, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lett. p, Cost. e 1 statuto spec. Valle d’Aosta, dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, sia nella parte in cui, introducendo i commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha posto il divieto di far parte della giunta al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco, nonché di ricoprire la carica di assessore per i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, sia nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha vietato l’immediata ricandidabilità di sindaci e vicesindaci che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, abbiano ricoperto la carica per quattro mandati consecutivi. Entrambe le censure difettano dell’indicazione dei parametri evocati all’interno della delibera che ha sancito la proposizione del gravame).