Sentenza 70/2026 (ECLI:IT:COST:2026:70)
Massima numero 47456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/03/2026;  Decisione del  10/03/2026
Deposito del 07/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47457


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Criteri - Indici rivelatori dello stato di bisogno - Ratio - Soddisfacimento del bisogno primario di garantire un'abitazione alle persone economicamente più deboli - Requisito della residenza prolungata sul territorio regionale - Prevalenza sullo stato di bisogno - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevede, tra i requisiti minimi degli assegnatari dell'ERP, la residenza pregressa nel territorio regionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti). (Classif. 091002).

Testo

L’edilizia residenziale pubblica costituisce adempimento del dovere dello Stato democratico di garantire il fondamentale diritto sociale all’abitazione, che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta l’immagine universale della dignità umana. L’ERP, infatti, è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento del bisogno primario di garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 47/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46063; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 217/1988 - mass. 10462).

Non può ravvisarsi alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza, comunque la si declini, nel territorio regionale. Il criterio della prolungata residenza impedisce, pertanto, il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno, risultando incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli, e con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza formale e sostanziale. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102)

Se è ragionevole richiedere la residenza sul territorio regionale al momento della domanda e considerare il radicamento territoriale in sede di formulazione delle graduatorie, laddove espressivo di una prospettiva di stabilità – ad esempio valorizzando l’anzianità di presenza nelle graduatorie stesse – contrasta, invece, con l’art. 3 Cost. l’attribuzione di un punteggio ad hoc alla residenza pregressa e protratta in sé considerata, che determinerebbe una prevalenza del criterio del radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S.147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 9/2021 - mas. 43556; S. 44/2020 - mass. 43051).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 29, comma 1, lett. c, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il requisito della residenza pregressa e protratta, richiesto dalla disposizione censurata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, è irragionevole in quanto difetta di qualsiasi collegamento con la finalità di soddisfare il bisogno abitativo né permette di inferire alcunché in merito alle prospettive di stabilità del richiedente nel territorio regionale. Non rileva, infine, che il requisito possa essere maturato in segmenti temporali distinti, cumulativamente considerati). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062).



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/02/2016  n. 1  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte