Bilancio e contabilità pubblica - Proroga di una riduzione della spesa regionale già contenuta nell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta proroga per l'anno 2018 di un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, asseritamente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale - Oscurità dei motivi di ricorso - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per oscurità dei motivi del ricorso, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui proroga di un anno le forme di concorso regionale alla finanza pubblica già previste nella legge di stabilità 2013. L'impugnazione si basa sul presupposto, privo di qualsiasi sostegno argomentativo, che sia prorogato un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, mentre l'evidenza del dato letterale è nel senso che si tratti della proroga di una riduzione della spesa regionale già contenuta nell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, che viene in tal modo modificato. A fronte di questa evidenza la ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, volto a chiarire le ragioni per le quali la Regione siciliana ritiene che, invece di riduzione della spesa, si tratti di una riserva di risorse a favore dello Stato.
Per l'inammissibilità di questioni analoghe per le medesime ragioni, concernenti norme modificative dello stesso art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, v. le citate sentenze nn. 40/2016 e 238/2015.