Sentenza 127/2016 (ECLI:IT:COST:2016:127)
Massima numero 38893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 01/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38892


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale, per gli anni 2015-2018, pari a una quota annuale di 273 milioni di euro, inserito nell'obiettivo "in termini di competenza eurocompatibile - Previsione di accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, nelle more di attuazione della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare all'ente regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, l'obiettivo rideterminato del patto di stabilità interno - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita assenza dei presupposti stabiliti dalle norme statutarie e di attuazione per la riserva allo Stato di tributi di spettanza regionale - Asserita privazione di risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni regionali, lesiva dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizioni rispettose di principi consolidati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni impugnate - che impongono alla Regione un ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale (per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) inserendolo nell'obiettivo «in termini di competenza eurocompatibile» e stabiliscono che, nelle more di attuazione della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, si proceda con accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - riserverebbero allo Stato una quota del gettito dei tributi erariali di spettanza regionale, oltre ad arrecare pregiudizio all'esercizio delle funzioni regionali per sottrazione di risorse finanziarie. Il concorso al risanamento della finanza pubblica, infatti, è legittimamente imposto, in quanto inquadrato nel patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi in termini di competenze eurocompatibili. Inoltre, l'accantonamento rispetta anche il requisito della transitorietà in quanto temporalmente limitato al 2018. Tale termine riflette l'orizzonte temporale già previsto dal legislatore per il raggiungimento di obiettivi in termini di competenza eurocompatibile, ai quali le disposizioni impugnate si ricollegano. Quanto al pregiudizio asseritamente recato all'esercizio delle funzioni regionali, va anzitutto ricordato il costante orientamento della Corte secondo cui sono legittime le riduzioni delle risorse regionali a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, da pregiudicare l'adempimento dei compiti affidati alla Regione. Tuttavia, grava sul deducente l'onere probatorio circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, l'asserito squilibrio non risulta dimostrato. La Regione siciliana, infatti, si è limitata ad indicare l'importo complessivo del contributo impostole, senza peraltro stabilire quantitativamente quali sarebbero gli importi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e in che termini le medesime sarebbero compromesse dall'imposizione del contributo in parola.

Per la distinzione tra riserva e accantonamento, v. la citata sentenza n. 77 del 2015.

Sull'istituto della riserva, che consente allo Stato, ove sussistano le condizioni previste dallo statuto e dalle norme di attuazione, di sottrarre definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e di appropriarsene a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità, v., ex plurimis, sentenze nn. 239/2015, 145/2014, 97/2013 e 198/1999.

Sull'istituto dell'accantonamento, per mezzo del quale le poste attive che spettano alla Regione in forza degli statuti e della normativa di attuazione permangono nella titolarità della Regione, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità, per indurre l'autonomia speciale a contenere di un importo corrispondente il livello delle spese, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 23/2014.

Per l'affermazione secondo cui l'accantonamento protratto senza limite di tempo si tramuta di fatto in riserva, e perciò in illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote di entrate spettanti alla Regione, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015.

Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui sono legittime le riduzioni delle risorse regionali a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa, così pregiudicando l'adempimento dei compiti affidati alla Regione, v. le citate sentenze nn. 239/2015, 188/2015, 89/2015, 26/2014, 23/2014, 121/2013, 97/2013, 246/2012, 241/2012, 298/2009, 145/2008, 256/2007 e 431/2004.

Per l'affermazione secondo cui grava sul deducente l'onere probatorio circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni, v., ex plurimis, sentenze nn. 239/2015, 26/2014 e 23/2014.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 400

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 401

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 403

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 405

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 416

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1