Ordinanza 128/2016 (ECLI:IT:COST:2016:128)
Massima numero 38894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  18/04/2016;  Decisione del  18/04/2016
Deposito del 01/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Enti e associazioni - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario - Condizioni dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio di attività economica - Omessa delibazione delle ulteriori condizioni del generale limite di reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilisce che gli enti e le associazioni, al fine di poter conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, non debbano esercitare "attività economica". Come si evidenzia nella stessa ordinanza di rimessione, affinché un'associazione possa essere ammessa al suddetto beneficio, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'"attività economica", ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle "ulteriori condizioni previste dalla legge". In particolare, la norma censurata subordina l'ammissione al patrocinio innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, sanciti per la categoria soggettiva di riferimento del cittadino italiano e rappresentati dal limite di reddito nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Tuttavia, il rimettente ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla sussistenza dei citati presupposti e si è limitato ad argomentare esclusivamente su quelli specificamente inerenti gli enti e le associazioni, così assumendo la rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale sulla base dello scrutinio solo di alcuni dei presupposti di applicazione della disposizione denunciata nel giudizio principale, ma nell'assenza di ogni delibazione in ordine alla sussistenza di altri egualmente implicati.

Per l'affermazione che, «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale», v. la citata ordinanza n. 144/1999.

Per un implicito riconoscimento del carattere giurisdizionale dell'attività del giudice riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 237/2015 e 192/2015.

Per la costante giurisprudenza costituzionale che, allorquando siano plurime le condizioni richieste dalla norma impugnata ai fini della sua stessa applicabilità, impone al rimettente di delibare l'esistenza di ciascuna di esse, con le relative argomentazioni ed indicazioni nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 97/2016 e 217/2010; ordinanze nn. 34/2016, 317/2007 e 76/2006.

Nel senso che la mancata considerazione di tutti i profili inerenti la concreta applicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata si risolve in un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 52/2015 e 173/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 119  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte