Sentenza 129/2016 (ECLI:IT:COST:2016:129)
Massima numero 38895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  06/04/2016;  Decisione del  06/04/2016
Deposito del 06/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Disciplina dei trasferimenti erariali - Regime derogatorio per il 2013 - Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune - Previsione che le quote da imputare a ciascun Comune sono unilateralmente determinate con decreto ministeriale, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 - Mancata previsione di forme di coinvolgimento degli enti interessati e di un termine per l'adozione del decreto - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno. La norma - nel disporre, per l'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro - statuisce che le quote da imputare a ciascun Comune sono «determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE». La suddetta disposizione - pur prevedendo una deroga, transitoria ed eccezionale, all'ordinario procedimento di riparto dei fondi erariali, circoscritta al solo anno 2013 per il sopprimendo Fondo sperimentale di riequilibrio e funzionale all'avvio del nuovo regime basato sul Fondo di solidarietà comunale, già contestualmente istituito con la legge di stabilità per il 2013 abrogativa del primo - contrasta coi parametri menzionati. Infatti, anche se i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, ciò non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati. Quanto detto vale a maggior ragione in considerazione dell'ambiguità della nozione di «consumi intermedi», nella quale possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo - concetto che permetterebbe di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini e, dunque, un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie. La disposizione impugnata, poi, non stabilisce alcun termine per l'adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni con il rischio che un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione. (Restano assorbiti gli altri motivi di censura).

Sulla possibilità per le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche di incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali e sui relativi limiti, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 10/2016, 1/2016, 188/2015, 88/2014, 36/2014, 241/2012 e 376/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 6

 07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 3

Altri parametri e norme interposte