Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Pianificazione territoriale in ambito regionale - Possibilità di disciplinare i procedimenti con regolamento di attuazione - Ritenuta delegificazione nella materia concorrente del governo del territorio - Questione sollevata su presupposto non sostenuto da adeguata motivazione e dimostrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 117, terzo comma, 121, secondo comma, e 123 Cost. - dell'art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2011), che consente alla Regione di disciplinare con un regolamento di attuazione i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale. Il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali la disposizione censurata avrebbe delineato un procedimento di delegificazione, il quale è caratterizzato dal trasferimento ex lege della funzione normativa (su materie e attività determinate) dalla sede legislativa ad altra, con l'effetto che un soggetto diverso da quello cui spetta ordinariamente l'esercizio della funzione legislativa ha la facoltà di adottare una disciplina sostitutiva di quella già dettata da fonte primaria. In tal modo la legge che autorizza la delegificazione non priva direttamente le leggi che saranno sostituite dai regolamenti della loro forza, ma ne predetermina l'abrogazione. Il giudice rimettente non ha chiarito l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della questione sollevata perché ha trascurato di considerare che, ai sensi della disposizione censurata, la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di pianificazione e l'effetto abrogativo previsto dal "meccanismo" prefigurato si produce indipendentemente dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ossia dal decorso del centocinquantunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, cosicché ove il regolamento non fosse emanato entro centocinquanta giorni (come nella specie è accaduto), il descritto effetto abrogativo si produrrebbe (e si è prodotto). Nella specie non è quindi predicabile quella identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento che è tipica del procedimento di delegificazione (come delineato dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988). Conseguentemente, le previsioni contenute nel regolamento regionale non introducono né una "norma di delegificazione" - il cui contenuto consiste nell'operare una delegificazione - né una "norma sulla delegificazione" - il cui contenuto consiste nel solo porre uno o più procedimenti per delegificare, ma si limitano ad "attuare" quanto previsto dalla vigente legislazione. Esse possono dunque essere sindacate direttamente dal giudice comune ove non siano di mero dettaglio o siano difformi dalla normativa primaria.
Sul fatto che l'assenza di qualsivoglia argomentazione sul presupposto dal quale prende le mosse l'ordinanza di rimessione finisce per minare irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del giudice rimettente, v. ex multis, la citata sentenza n. 18/2015 e le citate ordinanze nn. 115/2015, 116/2014 e 58/2014.
Sulla identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento che è tipica del procedimento di delegificazione v. la citata sentenza n. 297/2012.
Sulla tutela avverso i vizi propri ed esclusivi del regolamento, da ricercare non già nel sindacato della Corte costituzionale, bensì nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, v. la citata sentenza n. 427/2000.
Sulla tutela del giudice costituzionale avverso il vizio rinvenuto direttamente nella legge, per avere questa posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono, v. la citata sent. n. 427/2000; sulla medesima tutela per i casi in cui la legge non abbia delimitato o indirizzato in alcun modo il potere regolamentare v. le citate sentenze nn. 115/2011, 324/2003 e 307/2003.
Sulla natura specifica di "norma sulla normazione" della fonte statutaria, v. la citata sentenza n. 119/2006.
Sulla carenza degli atti introduttivi del giudizio costituzionale in conseguenza della mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, sul piano della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, v. ex multis le citate sentenze nn. 427/2000, 27/2015, 251/2014 e 165/2014.
Sugli effetti delle carenze riguardanti l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della questione, che si riflettono anche sull'esatta prospettazione del petitum, non essendo la Corte competente a sanarne o completarne i termini, v. la citata sentenza n. 468/1994.