Sentenza 131/2016 (ECLI:IT:COST:2016:131)
Massima numero 38897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  17/05/2016;  Decisione del  17/05/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38898  38899


Titolo
Locazione - Norme della Regione Abruzzo - Edilizia residenziale pubblica - Locazioni in regime di canone concordato - Riduzione dei canoni con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014 - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di oneri a carico del bilancio regionale, non quantificati e privi di copertura finanziaria - Censura priva di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre 2014, n. 40, che dispone la riduzione dei canoni in regime concordato delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014. La censura è infatti generica e assertiva, priva di un'adeguata motivazione, e si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale per cui il ricorso in via principale (in termini perfino più pregnanti rispetto ai giudizi incidentali) non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità; ma deve, inoltre, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Nel caso in esame la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria è basata sulla mera supposizione dell'incidenza negativa che la prevista riduzione delle entrate delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) avrebbe sul bilancio regionale. A sostegno dell'assunto non è però fornita alcuna motivazione in ordine all'incidenza della riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul bilancio delle ATER, né è presentata alcuna ragione per cui la misura della suddetta riduzione dovrebbe tradursi automaticamente in un onere a carico del bilancio regionale, con conseguente onere di copertura.

Sulla necessità che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/ 2005, 213/2003 e 384/1999.

Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 259/2014, 261/1995 e 85/1990.

Sull'esigenza che, nei giudizi diretti, l'adeguata motivazione si ponga in termini perfino più pregnanti rispetto a quelli incidentali v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 82/2015, 259/2014, 36/2014, 41/2013, 139/2006 e 450/2005.

Sul fatto che la genericità e l'assertività delle censure implicano l'inammissibilità della questione v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 38/2016, 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/11/2014  n. 40  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte