Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Legge regionale n. 40 del 2014 - Ricorso del Governo - Censura avente ad oggetto un'intera legge contenente disposizioni eterogenee - Difetto di autorizzazione, nella delibera del Governo, all'impugnazione della intera legge - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118, primo comma, Cost. - della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre 2014, n. 40, che detta norme varie in materia di edilizia residenziale pubblica. L'impugnativa di intere leggi è infatti consentita solo nel caso esse siano caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, cosa che non si verifica nel caso in esame, in cui neppure le specifiche doglianze svolte nei confronti delle disposizioni espressamente impugnate sono riferibili all'intero testo, in quanto esso contiene disposizioni eterogenee. Inoltre l'autorizzazione all'impugnazione della legge nel suo complesso non è menzionata nella delibera del Governo di autorizzazione alla proposizione del ricorso e nei relativi allegati, mentre essa (o la relazione ministeriale cui questa rinvii), deve necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si intendono impugnare.
Sulla possibilità di impugnare intere leggi solo nel caso siano caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 81/2015 e 201/ 2008.
Sulla necessità che la delibera del Governo, o la relazione ministeriale cui questa rinvii, indichino le specifiche disposizioni che si intendono impugnare, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 450/2006 e 49/2006.