Sentenza 131/2016 (ECLI:IT:COST:2016:131)
Massima numero 38899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  17/05/2016;  Decisione del  17/05/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38897  38898


Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Realizzazione di opere energetiche per le quali sia prescritto il raggiungimento di un'intesa - Previsione di una disciplina per il superamento del dissenso espresso dalla Regione - Violazione della competenza legislativa statale a stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Adozione unilaterale di una disciplina che coinvolge anche attribuzioni e compiti statali, lesiva dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, nonché dell'esigenza di unitarietà sottesa alla "chiamata in sussidiarietà" - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma Cost., l'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40, nella parte in cui inserisce l'art. 1.1 nella legge regionale n. 2 del 2008, definendo le modalità di superamento del dissenso regionale in ordine al raggiungimento dell'intesa necessaria allo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione delle infrastrutture energetiche. La realizzazione delle opere suddette, pur subordinata all'intesa con le Regioni, soddisfa esigenze di carattere unitario, e dunque va regolata da norme statali recanti principi fondamentali della materia, che ridefiniscano a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, e riconoscano un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. In tale cornice l'intesa è dunque lo strumento espressione del principio di leale collaborazione, perché evita, per quanto possibile, che la decisione sia adottata unilateralmente da una delle parti, e risolve i possibili conflitti nel caso di interferenza di competenze dello Stato e delle Regioni. Con riferimento all'energia, la disciplina di ogni forma collaborativa, tra cui l'intesa, spetta al legislatore statale, anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali. La disposizione regionale impugnata viola pertanto la competenza legislativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e contrasta con le esigenze unitarie sottese alla definizione dei procedimenti di localizzazione e realizzazione delle infrastrutture energetiche, con la conseguente compromissione del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Risultano assorbite le altre censure dedotte)

Sulla qualificazione delle norme aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture energetiche (subordinandole all'intesa con le Regioni), quali principi fondamentali della materia, v. le citate sentenze nn. 117/2013 e 182/2013.

Sulla necessità che sia una fonte statale a dettare le norme che ridefiniscono, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 119/2014, 182/2013, 331/2010, 383/2005 e 6/2004.

Sul costituire l'intesa lo strumento per risolvere i possibili conflitti nei casi di interferenza di competenze dello Stato e delle Regioni, v. le citate sentenze n. 117/2013 e 331/2010.

Sulla competenza del legislatore statale a determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, al fine di conseguire gli obiettivi prioritari, v. la citata sentenza n. 331/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/11/2014  n. 40  art. 4  co. 

legge della Regione Abruzzo  10/03/2008  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte