Impiego pubblico - Personale delle Forze di polizia - Disposizioni di recepimento degli accordi sindacali per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 - Interpretazione autentica - Previsione che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con salvezza degli effetti delle sentenze passate in giudicato - Asserita irragionevolezza per l'incidenza sul diritto ad una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto - Asserita natura innovativa della norma retroattiva, in contrasto con i principi convenzionali - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Ambiguità di formulazione della normativa di recepimento e coerenza della disposizione interpretativa con la recepita disciplina collettiva - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU - il quale dispone che gli artt. 10, comma 3, del d.P.R. n. 170 del 2007 e 11, comma 8, del d.P.R. n. 163 del 2002, di recepimento degli accordi sindacali di due successivi quadrienni relativi al personale delle forze di polizia, «si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge». Le norme oggetto dell'interpretazione disciplinano i benefici connessi all'attività prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il diritto al recupero e alla corresponsione di un'indennità, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero senza fare menzione del lavoro straordinario. Relativamente a quest'ultimo, l'intervento legislativo ha reale portata interpretativa, poiché volto a dirimere un'incertezza e a fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, stabilendo che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l'orario settimanale. La disposizione censurata appare coerente con l'assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti che consente l'alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo. Non risulta violato neppure l'art. 117, primo comma, Cost., asseritamente inciso nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, nello specifico rappresentati dal principio di preminenza del diritto e da quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, la preclusione della giurisprudenza comunitaria relativamente a norme retroattive, idonee a condizionare le situazioni processuali in corso, è correlata all'esigenza di tutela del legittimo affidamento ingenerato nei consociati, che nel caso in esame non può ritenersi effettivamente ricorrente, stante la riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.
Sulle caratteristiche necessarie per riconoscere carattere interpretativo alle norme, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 150/2015, 314/2013, 15/2012, 271/2011, 209/2010 e 424/1993.
Sulla necessità che la retroattività delle norme con carattere interpretativo trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di interesse generale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 69/2014 e 264/2012.
Sulla preclusione per il legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di interesse generale, quale la necessità di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore o di assicurare la coerenza e la certezza dellʼordinamento giuridico, v. le citate sentenze nn. 150/2015, 1/2011, 209/2010 e 170/2008.