Sentenza 133/2016 (ECLI:IT:COST:2016:133)
Massima numero 38901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38902  38903  38904  38905  38906  38907  38908


Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari - Asserita lesione dell'autonomia universitaria - Difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 33, sesto comma, Cost., nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato. Infatti, il rimettente si limita a denunciare apoditticamente la violazione dell'autonomia universitaria garantita dall'indicato parametro, senza fornire alcuna motivazione sul modo in cui la lesione si sarebbe determinata.

Sull'inammissibilità delle questioni per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 93/2016, 112/2015 e 52/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 1

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 6

Altri parametri e norme interposte