Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari - Asserita carenza dei presupposti di necessità e di urgenza - Insussistenza - Sindacabilità limitata ai soli casi di evidente carenza dei presupposti - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui abolisce l'istituto del trattenimento in servizio anche per i docenti e i ricercatori universitari. Infatti, l'eliminazione del trattenimento in servizio si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto e dunque non estranea al suo contenuto. Si tratta di un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore. Come tale, esso non contraddice la straordinaria necessità ed urgenza posta a fondamento del decreto. Queste indicazioni sono sufficienti per escludere l'ipotesi (alla quale è limitato il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo) di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere.
Sui limiti del sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 93/2011, 355/2010 e 171/2007; ordinanza n. 72/2015.