Sentenza 133/2016 (ECLI:IT:COST:2016:133)
Massima numero 38903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38901  38902  38904  38905  38906  38907  38908


Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile agli avvocati dello Stato - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità - Asserita violazione del principio del legittimo affidamento - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza della normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 6 novembre 2012, in causa C-286/12, Commissione contro Ungheria - Insussistenza - Norma scaturente da una evoluzione graduale, nonché ispirata a finalità legittime ed adottata entro il margine di apprezzamento riconosciuto ai legislatori nazionali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto - fissando al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato già disposto con formale provvedimento ed escludendo gli stessi dal novero dei beneficiari della disciplina transitoria derogatoria contenuta nel comma 3 - lederebbe il principio di proporzionalità e l'affidamento del dipendente nell'efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti. In proposito, non è rilevante la richiamata sentenza della Corte di giustizia UE 6 novembre 2012, in causa C-286/12, Commissione contro Ungheria, la quale ha ritenuto discriminatorie disposizioni ungheresi che avevano anticipato bruscamente e considerevolmente i limiti di età per il pensionamento di talune categorie (giudici, procuratori e notai), senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento degli interessati. Invero, la censurata disposizione non incide sui limiti dell'età pensionabile, ma sull'istituto del trattenimento in servizio, originariamente disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che riconosceva ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo normativamente indicato. In seguito, i d.l. nn. 112 del 2008 e 78 del 2010 hanno completamente rimodellato la fattispecie, configurando un mero interesse del dipendente da far valere mediante apposita istanza all'amministrazione, libera, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. L'abrogazione del trattenimento - istituto eccezionale rispetto alla regola del collocamento a riposo, in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa - appare dunque come l'ultimo tassello di un disegno legislativo volto a ridimensionarne l'ambito di operatività. Le finalità di ricambio generazionale, insite nella normativa in esame, rientrano nell'ambito delle legittime finalità di politica del lavoro, che non danno seguito a discriminazioni sulla base dell'età, secondo la direttiva n. 2000/78/CE. I lavori preparatori della legge di conversione (che ha anticipato dal 31 dicembre 2015 al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato) mostrano che l'accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la pretesa eccessiva drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell'affidamento. Sia la circostanza della progressiva "degradazione" del diritto al trattenimento in servizio a mero interesse sia la considerazione che l'originaria previsione dell'estensione del trattenimento degli avvocati fino al 31 dicembre 2015 era contenuta in un provvedimento di per sé soggetto a modifiche in sede di conversione impediscono di ritenere che un affidamento nella più duratura prosecuzione del servizio possa essersi consolidato e che quest'ultimo sia stato illegittimamente ed eccessivamente compresso.

Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 2

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/11/2000  n. 78  art. 1  

direttiva CE  27/11/2000  n. 78  art. 2  

direttiva CE  27/11/2000  n. 78  art. 6  paragrafo 1