Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari, avvocati dello Stato e magistrati - Asserita violazione dell'obbligo di copertura degli oneri finanziari - Insussistenza - Rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto - nello stabilire l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e nell'ampliare il novero dei soggetti cui si applica la relativa disciplina - non sarebbe stato corredato dalla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e necessari a garantire l'esatta quantificazione e la credibile copertura dei conseguenti oneri finanziari. Come risulta anche dai lavori preparatori della legge di conversione, l'adozione delle misure contenute nel denunciato art. 1 è corredata dalla relazione tecnica e contiene il quadro analitico delle proiezioni finanziarie almeno decennali, entrambi prescritti dal citato art. 17. In particolare, dopo il 2018, gli oneri mostrano un andamento decrescente, per il progressivo venir meno delle maggiori erogazioni dovute all'anticipo delle liquidazioni per trattamenti di fine servizio; e i minori oneri correlati alla mancata abolizione del trattenimento dei magistrati sono idonei a compensare i maggiori oneri discendenti dalle modifiche che hanno interessato, in sede di conversione, gli avvocati dello Stato, la cui consistenza numerica è, peraltro, piuttosto contenuta nell'ambito del comparto di riferimento. Essendo stati soddisfatti gli adempimenti posti dalla legge n. 196 del 2009, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili, ciò che esclude la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.
Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.
Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014.
Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.
Per l'affermazione che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., "ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione", v. la citata sentenza n. 224/2014.
Sulla previa quantificazione della spesa o dell'onere, quale presupposto per la copertura finanziaria, v. la citata sentenza n. 181/2013, ove è sottolineato che "non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita".
Sulla necessità costituzionale che le leggi indichino i mezzi per far fronte alle spese che introducono, v. la citata sentenza n. 214/2012.