Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari, avvocati dello Stato e magistrati - Asserita violazione del principio dell'equilibrio di bilancio e del criterio di economicità - Insussistenza - Misura idonea ad agevolare risparmi spendibili per la finalità di ricambio generazionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - violerebbe il criterio di economicità che pone un vincolo ineludibile sulla capacità e sulla condizione della spesa delle amministrazioni pubbliche. Nel primo comma dell'art. 97 Cost., inserito dalla legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, vi è simmetria tra il criterio di economicità, secondo cui l'azione delle amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l'imparzialità con il minimo dispendio di risorse, e l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio, che è legato all'andamento del ciclo economico. La valutazione del suddetto criterio, pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento ad un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale "armonia" fra entrate e uscite. L'obiettivo perseguito con l'abolizione del trattenimento in servizio consiste nel promuovere il ricambio generazionale nel lavoro pubblico e nel favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso. Tale risultato è atteso nel lungo periodo, nonostante la prima applicazione delle misure mostri un difficile bilanciamento fra maggiori spese per anticipo dell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine rapporto e corrispondenti risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio. In considerazione del progressivo calo degli oneri connessi alla nuova disciplina a partire dal 2018, l'attuazione delle misure in esame appare idonea ad agevolare risparmi capaci di liberare risorse spendibili per l'auspicato ricambio generazionale in un lasso temporale più ampio.
Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.
Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014.
Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.