Sentenza 133/2016 (ECLI:IT:COST:2016:133)
Massima numero 38906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38901  38902  38903  38904  38905  38907  38908


Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari, avvocati dello Stato e magistrati - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Misura finalizzata al ricambio generazionale e al risparmio di spesa - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., nelle parti in cui abolisce l'istituto del trattenimento in servizio anche per i docenti e i ricercatori universitari e anticipa al 31 ottobre 2014, per gli avvocati dello Stato, la cessazione del trattenimento già disposto con formale provvedimento ovvero, in subordine, non fissa per questi ultimi la data di cessazione al 31 dicembre 2015. L'evoluzione normativa dell'istituto (d.l. nn. 112 del 2008 e 78 del 2010) ha riconosciuto la facoltà dell'amministrazione - circoscritta da limiti sempre più rigorosi per ragioni di contenimento della spesa - di accogliere, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la richiesta dell'interessato in relazione alla sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. A tale facoltà si correla non un diritto alla permanenza in servizio, ma un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. Il trattenimento oltre l'età pensionabile ha carattere eccezionale anche perché comporta il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori di quelli connessi a nuove assunzioni. Il buon andamento dell'amministrazione non può però dipendere da personale che ha raggiunto i limiti di età posto che il prolungarsi del servizio non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa. L'eliminazione del trattenimento ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all'amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione, senza alcuna lesione dell'affidamento. Né risulta pertinente il riferimento alla sentenza n. 83 del 2013 che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e la compressione, in danno dell'università, di ogni margine di autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative e funzionali. Per contro, la disciplina in esame ha carattere generale, non discrimina tra amministrazioni pubbliche ed elimina del tutto i margini di operatività, già angusti, del trattenimento in servizio. Quanto alla normativa transitoria relativa agli avvocati dello Stato, l'accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la pretesa eccessiva drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell'affidamento. La circostanza della "degradazione" del diritto al trattenimento in servizio a mero interesse e la considerazione che l'originaria previsione dell'estensione del trattenimento fino al 31 dicembre 2015 era contenuta in un provvedimento di per sé soggetto a modifiche in sede di conversione impediscono di ritenere che un affidamento nella più duratura prosecuzione del servizio possa essersi consolidato e che quest'ultimo sia stato illegittimamente ed eccessivamente compresso dall'anticipazione della cessazione.

Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.

Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014.

Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.

Sulla progressiva limitazione della facoltà dell'amministrazione di disporre il trattenimento in servizio, v. la citata sentenza n. 83/2013, che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e l'eliminazione in capo all'università di ogni margine di autonomo apprezzamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Sul carattere eccezionale della disposizione che prevedeva il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, v. la citata ordinanza n. 195/2000 nella quale é affermato altresì che "il buon andamento dell'amministrazione non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età", posto che "il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa".

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 1

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 3

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte