Sentenza 133/2016 (ECLI:IT:COST:2016:133)
Massima numero 38908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38901  38902  38903  38904  38905  38906  38907


Titolo
Impiego pubblico - Abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato - Disciplina applicabile ai docenti e ricercatori universitari, avvocati dello Stato e magistrati - Asserita irragionevolezza per disparità di trattamento di fattispecie omogenee e irragionevole eguaglianza di trattamento di fattispecie diverse - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - determinerebbe, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento tra gli avvocati dello Stato, il cui trattenimento in servizio, già disposto con formale provvedimento, cessa al 31 ottobre 2014, e i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari, per i quali il trattenimento in servizio è garantito dal successivo comma 3 fino al 31 dicembre 2015; e, dall'altro, tratterebbe irragionevolmente allo stesso modo gli avvocati dello Stato (il cui trattenimento in servizio era previsto per cinque anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo) e la generalità dei dipendenti pubblici (per i quali il trattenimento era previsto per due anni), stabilendo per entrambe le categorie la cessazione del trattenimento al 31 ottobre 2014. In sede di approvazione della legge di conversione è caduta la previsione volta a salvaguardare i trattenimenti degli avvocati dello Stato fino al 31 dicembre 2015, mentre è rimasta per i magistrati. Per gli avvocati dello Stato, l'efficacia del trattenimento è cessata anticipatamente il 31 ottobre 2014, al pari della generalità dei dipendenti pubblici. La disciplina transitoria derogatoria è stata dettata dalla necessità di ovviare alle possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, derivanti dall'improvvisa cessazione dal servizio di un numero rilevante di dipendenti. La ratio sottesa a tale deroga è dunque inerente esclusivamente all'organizzazione degli uffici e non attiene allo status dei magistrati, sicché è indiscutibile l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. Inoltre, l'argomento, assertivamente formulato, secondo cui la differenza di trattamento originariamente contemplata fra avvocati dello Stato e gli altri dipendenti pubblici avrebbe dovuto essere mantenuta, per garantire il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, non consente di individuare alcun profilo di irragionevolezza dell'eguale trattamento riservato alle dette categorie in ordine alla disciplina transitoria. La circostanza che il numero degli avvocati dello Stato, che cessano dal servizio, sia diverso da quello della generalità dei dipendenti pubblici, che egualmente cessano dal servizio, non costituisce indizio di palese eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, poiché la categoria dei pubblici dipendenti è genericamente indicata, senza alcuna illustrazione delle ragionevoli giustificazioni poste a fondamento della pretesa diversità di trattamento.

Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.

Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014.

Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.

Per la non fondatezza di censure di irragionevole disparità di trattamento, per l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, v., fra le tante, le citate sentenze nn. 178/2015, 215/2014 e 340/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 1

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 1  co. 3

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte