Giurisdizione - Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale - Concorso di competenza del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario - Asserita irragionevolezza di un trattamento processuale differenziato - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Petitum che prevede una pluralità di soluzioni nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. Dalla sintetica descrizione della fattispecie non emergono, infatti, elementi che consentano di ritenere che il thema decidendum sottoposto al giudice a quo comporti la soluzione di questioni attinenti alla titolarità della responsabilità genitoriale, né che sia richiesto un accertamento sul contegno pregiudizievole di uno dei genitori. Ne discende l'impossibilità di valutare se nel giudizio a quo sussista la denunciata sovrapposizione di competenze del Tribunale ordinario e del Tribunale minorile. Il rimettente, inoltre, omette di indicare quale sia lo scenario processuale nell'ambito del quale egli ritiene di dover fare applicazione del censurato criterio di riparto della competenza. Vengono infatti elencati tre possibili sviluppi processuali alternativi, senza tuttavia prendere posizione in ordine ad alcuno di essi. Siffatta modalità argomentativa rende la rilevanza meramente ipotetica e, comunque, indimostrata. Infine, la motivazione dell'ordinanza non spiega le ragioni per le quali il denunciato vulnus possa essere eliminato mediante l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie relative alla responsabilità dei genitori, anziché mediante l'attrazione al Tribunale minorile delle competenze relative all'affidamento dei minori. Il petitum del rimettente non è supportato da elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l'unica scelta costituzionalmente compatibile. In considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, l'intervento richiesto comporta scelte discrezionali, come tali riservate al legislatore.
Sul petitum che prevede una pluralità di soluzioni nessuna delle quali costituzionalmente obbligata e sulle conseguenti scelte discrezionali riservate al legislatore, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 223/2015, 23/2015 e 243/2014.
Sulla ragionevolezza della scelta di attribuire al Tribunale specializzato la competenza in ordine ai provvedimenti relativi al diritto degli ascendenti di mantenere «rapporti significativi» con i nipoti minorenni, «[...] fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare [...] nell'ambito della discrezionalità di cui esso gode», v. la citata sentenza n. 194/2015.