Locazione - Disposizione che fa «salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» - Asserita violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014 - Censura di disposizione già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 169 del 2015 - Questione priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento all'art. 136 Cost., in quanto, facendo salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014, che ha ritenuto illegittimi i citati commi 8 e 9. Anteriormente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 169 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 5, comma 1-ter, per lesione dell'indicato parametro, sicché la questione è priva del suo oggetto fin dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall'ordinamento.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della censurata disposizione, v. la citata sentenza n. 169/2015, anteriore all'ordinanza di rimessione.
Sull'inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 26/2016 e 164/2014.