Spese di giustizia - Consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato - Anticipazione dall'erario delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico - Anticipazione delle spese ancora da sostenersi - Mancata previsione - Asserita lesione del diritto di difesa dei soggetti meno abbienti - Questione fondata su presupposto interpretativo palesemente erroneo per incompleta ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario anche le spese ancora da sostenersi per l'adempimento dell'incarico a consulenti tecnici di parte e ad ausiliari del magistrato, qualora questi ne chiedano l'anticipazione. In primo luogo, il rimettente esclude la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole. Così argomentando, egli trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In secondo luogo, il rimettente omette di considerare che, in base all'art. 63 cod. proc. civ., il consulente tecnico ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con l'iscrizione nel relativo albo un assenso preventivo alla nomina. Pertanto, risulta irrimediabilmente minato l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Sulla manifesta inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, v., ex multis, sentenze nn. 241/2015, 218/2014 e 249/2011; ordinanza n. 187/2015.
Sulla manifesta inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex multis, sentenze nn. 60/2015, 27/2015 e 18/2015; ordinanze nn. 209/2015, 115/2015 e 90/2015.