Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento penale - rese da Roberto Calderoli, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti dell'on. Cécile Kyenge Kashetu concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, nella fattispecie esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta l'invasione della propria sfera di competenza - in quanto il Senato della Repubblica avrebbe proceduto ad una qualificazione giuridica del fatto, ritenendo la sindacabilità del reato-base e l'insindacabilità della circostanza aggravante - nonché la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al stesso Senato di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
Sull'irrilevanza della forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo del conflitto, purché rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 315/2006 nonché le citate ordinanze nn. 91/2016, 271/2014, 161/2014, 296/2013 e 151/2013.
Sull'esistenza della materia di un conflitto tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 91/2016, 286/2014, 161/2014, 150/2014 e 53/2014.