Sentenza 140/2016 (ECLI:IT:COST:2016:140)
Massima numero 38915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  20/04/2016;  Decisione del  20/04/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Procedimento di esecuzione - Richiesta del pubblico ministero di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato in contumacia - Notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza - Mancata applicazione della disciplina sulla sospensione del processo per assenza dell'imputato - Questione, connotata da alto tasso di manipolatività, volta a rendere operante in sede esecutiva la disciplina applicabile al giudizio di cognizione - Aberratio ictus - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, per erronea individuazione della norma censurata e per inidoneità del petitum a conseguire l'auspicato obiettivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi recata sul procedimento in assenza dell'imputato si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione penale, quanto meno laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa sia richiesta al giudice una statuizione per lui pregiudizievole. Invero, il rimettente deve applicare una norma diversa da quella censurata che, relativamente al giudizio di cognizione, ha sostituito la precedente disciplina del procedimento in contumacia. Altra è, infatti, la regolamentazione del procedimento di esecuzione contenuta nell'art. 666 cod. proc. pen. il quale stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini di convocazione delle parti e le forme della loro partecipazione. Il denunciato art. 9 e le disposizioni da esso novellate (artt. 420-bis, 420-ter e 420-quinquies cod. proc. pen.) non possono in alcun modo essere applicati dal rimettente, che avrebbe dovuto rivolgere nei confronti del citato art. 666 le censure di incostituzionalità per la mancata previsione della sospensione del procedimento in caso di irreperibilità del condannato. Quand'anche fosse stato impugnato l'art. 666, nella parte in cui non contempla l'operatività delle novellate disposizioni del codice, tuttavia, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme relative al processo in assenza specificamente congegnate per il giudizio di cognizione, a causa del divario strutturale tra le due tipologie procedimentali. Il tasso di manipolatività richiesto per rendere applicabile in sede esecutiva la disciplina del procedimento in assenza avrebbe concretato l'invasione di un campo, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Inoltre, la soluzione sollecitata dal giudice a quo non sarebbe stata l'unica possibile e avrebbe ecceduto lo scopo perseguito, rischiando di creare frizioni per la problematica trasposizione integrale di norme proprie del giudizio di cognizione nel procedimento esecutivo.

Per la manifesta inammissibilità di una questione dovuta all'inesatta indicazione della norma censurata, al difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata ed all'incongruità del petitum rispetto all'obiettivo perseguito, v. la citata ordinanza n. 193/2009.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/04/2014  n. 67  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6