Sentenza 141/2016 (ECLI:IT:COST:2016:141)
Massima numero 38916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38917  38918  38919  38920  38921  38922


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Incremento della riduzione di spesa per beni e servizi sanitari già disposta per gli anni dal 2015 al 2018 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione del diritto alla salute - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza delle denunciate lesioni sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 398, lett. c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014), 414 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevedono, rispettivamente, l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria; il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza assicurato dalle Regioni; la determinazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Quando le Regioni evocano parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni devono dimostrare che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, indicando inoltre la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e le ragioni di tale lesione. Con riferimento ai due parametri indicati, invece, non si ricavano le ragioni per cui la loro violazione (peraltro neppure adeguatamente motivata) ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.

Nel senso che, ove una norma impugnata e successivamente modificata, venga nuovamente denunciata dalla ricorrente, non si richiede di valutare la necessità del trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale alla modifica normativa sopravvenuta, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 239/2015 e 77/2015.

Sulla necessità, in caso di ius superveniens, che la questione di legittimità costituzionale venga trasferita dalla disposizione impugnata a quella nuova, quando la modifica sia marginale, senza che ne sia conseguita l'alterazione della portata precettiva della prima e la modifica risulti comunque orientata in senso non satisfattivo dalle richieste della ricorrente v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 30/2012; 193/2012; 40/2016, 155/2015 e 46/2015.

Sulla necessità di impugnare con autonomo ricorso la modifica legislativa che abbia un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 17/2015, 138/2014, 300/2012, e 32/2012.

Sulla possibilitità per le Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni laddove la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 117/2016, 110/2016, 65/2016, 29/2016, 251/2015, 218/2015, 189/2015, 153/2015, 140/2015, 89/2015, 13/2015, 8/2013 e 199/2012.

Sull'assorbimento dell'istanza di sospensione da parte della decisione di inammissibilità e non fondatezza, v. ex plurimis, le citate sentenze nn. 44/2014, 273/2013, 220/2013, 46/2013, 299/2012, 263/2011, 190/2011 e 189/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 398

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 414

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 556

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte