Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Previsione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, nonché ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi - Estensione di un anno del limite temporale del contributo e fissazione degli importi e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Incremento della riduzione di spesa per beni e servizi sanitari già disposta per gli anni dal 2015 al 2018 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita indebita incisione dell'autonomia di spesa della Regione e della relativa funzione legislativa - Difetto di motivazione in ordine agli evocati parametri - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 1, commi 398, lett. a, b e c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), 414 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi; l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria; la rideterminazione del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria da parte dello Stato; il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i termini delle questioni di legittimità vanno ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Al contrario, con riferimento ai due parametri evocati, la ricorrente non ha sviluppato alcuna autonoma argomentazione, limitandosi a richiamarli e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici.
Sulla necessità che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015.
Nel senso che un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale v., ex multis, le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015.