Sentenza 141/2016 (ECLI:IT:COST:2016:141)
Massima numero 38918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38916  38917  38919  38920  38921  38922


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Previsione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, nonché ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi - Estensione di un anno del limite temporale del contributo e fissazione degli importi e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza dai limiti temporali che consentono un intervento statale di coordinamento della finanza pubblica - Difetto di motivazione in ordine all'evocato parametro - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'estensione di un anno(dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i termini delle questioni di legittimità vanno ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Al contrario, con riferimento al parametro evocato, la ricorrente non ha sviluppato alcuna autonoma argomentazione, limitandosi a richiamarlo e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici.

Sulla necessità che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015.

Nel senso che l'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale v., ex multis, le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 398

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 398

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte