Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Previsione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, nonché ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi - Estensione di un anno del limite temporale del contributo e fissazione degli importi e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Previsione di intesa in sede di autocoordinamento regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta impossibilità di raggiungere la prevista intesa per avvenuto decorso del termine - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo, con implicita abrogazione della norma censurata, e conseguente carenza di interesse a coltivare il ricorso - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. Nelle more del giudizio è intervenuta la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha inciso profondamente sulle modalità temporali del raggiungimento dell'accordo per l'adozione di tali misure, disciplinando ex novo, per gli anni successivi al 2015, i termini per la conclusione delle intese relative al riparto dei contributi alla finanza pubblica. La nuova disciplina conferma che per i contributi alla finanza pubblica imposti, tra l'altro, anche dalle norme impugnate, le Regioni possano raggiungere un'intesa con lo Stato; dispone tuttavia che essa venga raggiunta entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, restituendo alle Regioni la possibilità di concordare l'allocazione delle misure di contenimento. Pertanto la disposizione impugnata - che di fatto impediva di raggiungere un'intesa per l'anno 2018, in quanto il termine finale (30 settembre 2014) era già decorso al momento della prevista estensione - è da ritenersi implicitamente abrogata, limitatamente alla disciplina dei termini per gli anni dal 2016 in poi. Il mutamento del quadro normativo elide dunque l'asserita lesione del parametro indicato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.
Sulla necessità, ai fini della leale collaborazione tra Stato e Regioni, che siano contemperate le ragioni dell'esercizio unitario statale che può inevitabilmente incidere sull'autonomia finanziaria delle Regioni e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite, attraverso procedure che assicurino il pieno coinvolgimento, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 139/2012 e 88/2014.
Sull'inammissibilità della questione come conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, v. le citate sentenze nn. 326/2010, 71/2005 e 197/2003.